IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari
al  cinque  per  mille  dell'imposta  netta sul reddito delle persone
fisiche,   in  base  alla  scelta  del  contribuente,  alle  seguenti
finalita':
   a)  sostegno  del  volontariato  e  delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale,  di  cui  all'art.  10  del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale,  iscritte  nei  registri  nazionale, regionali e provinciali
previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n.  383,  e  delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei  settori  di  cui  all'art.  10,  comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
   b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
   c) finanziamento della ricerca sanitaria;
   d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
   e)    sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
  Rilevata   la   necessita'   di  definire,  per  il  corrente  anno
finanziario  ed  in base a quanto previsto dall'art. 63-bis, comma 4,
del  citato  decreto-legge  n. 112 del 2008, con un decreto di natura
non  regolamentare  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le  modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i
termini  del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell'art.
63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
  Considerata  l'opportunita'  di  fissare  una  soglia  relativa  al
contributo  percepito  al di sotto della quale i soggetti beneficiari
non  sono  tenuti  all'invio  del rendiconto e della relazione, fermi
restando  gli  obblighi  di compilazione e di conservazione per dieci
anni della documentazione;
  Visto  l'art.  63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del
2008  in  base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a
favore  di  Associazioni  sportive  dilettantistiche  a  valere sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  hanno  effetto  previa  adozione  di un decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze che disciplina le relative
modalita'  di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso
al   contributo,  di  controllo  e  di  rendicontazione,  nonche'  la
limitazione  dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  e  amministrativa», e
successive modificazioni e integrazioni;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

Individuazione  dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera
   a)  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  1.  I  soggetti  indicati  all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, che intendono partecipare al
riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal
medesimo   comma,   si   iscrivono   in  un  apposito  elenco  tenuto
dall'Agenzia  delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via
telematica,  utilizzando  esclusivamente il prodotto informatico reso
disponibile   nel  sito  web  della  predetta  Agenzia  all'indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/
  2.  Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al
presente  decreto  e  prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei
requisiti  che  qualificano  il soggetto fra quelli contemplati dalle
disposizioni di legge di cui al comma 1.
  3.  Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse
all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  20  aprile  2009,  a  pena di
decadenza,  dai  soggetti  interessati,  anche  per  il tramite degli
intermediari   abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo  le
vigenti disposizioni di legge.
  4.  I  soggetti  indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto
tempestivamente  la  domanda  di  iscrizione,  vengono inseriti in un
unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.
  5.  L'elenco  dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione,  della  sede,  della  tipologia  di  appartenenza, del
codice  fiscale  di  ciascun  nominativo,  e' pubblicato dall'Agenzia
delle  entrate  entro  il  28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1.
Eventuali  errori  di  iscrizione  nell'elenco  possono  essere fatti
valere,  entro  il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell'ente
richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell'Agenzia  delle  entrate  nel cui ambito territoriale si trova la
sede  legale  del  medesimo  ente.  Dopo aver proceduto alla verifica
degli  eventuali  errori  di  iscrizione  segnalati,  l'Agenzia delle
entrate  provvede  alla  pubblicazione,  sul  sito di cui al comma 1,
entro l'11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell'elenco.
  6.  Entro  il  30  giugno  2009,  a  pena  di  decadenza,  i legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma  4  sottoscrivono  e  spediscono,  con  raccomandata  a/r, alla
Direzione   regionale  dell'Agenzia  delle  entrate  nel  cui  ambito
territoriale  si  trova  la  sede  legale  dei medesimi soggetti, una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  7.  Alla  dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di
decadenza  dal  beneficio,  copia  fotostatica  non autenticata di un
documento   di   identita'   del   sottoscrittore.  Il  modulo  della
dichiarazione  sostitutiva  e'  conforme  al fac-simile allegato 2 al
presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e'
condizione  necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui
al comma 1.
  8.  Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo
di  conservazione  di  cui  all'art.  3, comma 9-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  9.  L'Agenzia  delle  entrate  procede entro il 31 dicembre 2009 ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43
e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.  I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti
dalla  norma  ai  fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal
riparto  delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con
provvedimento    formale   della   competente   Direzione   regionale
dell'Agenzia delle entrate.
  L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato
sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.
  10.  Entro  la  medesima  data  del  31  marzo 2010 l'Agenzia delle
entrate  pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del
cinque  per  mille  sia  per  le  cause  di  decadenza  previste  nei
precedenti  commi  6  e  7, sia per il mancato possesso dei requisiti
previsti dalla norma.